Art. 2.

      1. Il comma 6 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che

 

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ha ottenuto il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

      2. Il comma 7 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede a una seconda votazione che ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Sono ammessi alla seconda votazione tutti i candidati alla carica di presidente della provincia che hanno partecipato alla prima votazione. È proclamato eletto il candidato alla carica di presidente della provincia che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».

      3. I commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.