1. Il comma 6 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che
2. Il comma 7 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede a una seconda votazione che ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Sono ammessi alla seconda votazione tutti i candidati alla carica di presidente della provincia che hanno partecipato alla prima votazione. È proclamato eletto il candidato alla carica di presidente della provincia che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».
3. I commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.